Non indico mai le persone con cognome e nome, come è d’uso nei verbali di polizia e nelle sentenze, ma in questo caso, visto che è mio intendimento quello di rinfrescare la memoria di quelli che prendono per oro colato quel che scrive quel signore, penso sia più appropriato fare proprio come nelle sentenze che lo riguardano. Il Sig. TRAVAGLIO Marco (che qualcuno forse potrebbe pensare essere un eccentrico collezionista di processi più che un appartenente alla categoria definita dei “dogs watch”, con cui da qualche tempo si indicano i “giornalisti”, ovviamente ad oggi, perché non posso sapere in futuro), per l’appunto ha collezionato un bel po’ di sentenze. Per carità di Dio, ognuno ha diritto, e fa bene, a coltivare i propri hobby … e però … accidenti quanto è costoso il suo ….
Secondo l’enciclopedia Treccani, giornalismo è “l’insieme delle attività e delle tecniche relative alla compilazione, redazione pubblicazione e diffusione di notizie tramite giornali quotidiani o periodici”. E giornalista è quindi chi svolge quelle attività. Per poterle esercitare con la massima ampiezza possibile, e non esser soggetti a quel “bavaglio alla stampa” da più parti denunciato in certi regimi nei quali la stampa non può scrivere liberamente, i giornalisti godono di una tutela privilegiata, in quanto l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, le notizie, è considerato prevalente. Se amplissima è la tutela, è evidente per chiunque però che dei limiti debbano esser imposti, onde scongiurare il pericolo che qualcuno, quali che ne siano i motivi, possa abusarne. Il limite fondamentale che il giornalista non deve superare è la veridicità della notizia. Come si legge nel dizionario enciclopedico, è vietato pubblicare “… informazioni inventate, ingannevoli o distorte … nel deliberato intento di disinformare o diffondere bufale …”.
Sia i giudici nazionali, che quelli della CEDU, riconoscono tutele ai giornalisti, definiti in alcune decisioni, il c.d. watchdog, e cioè il cane da guardia dell’informazione, proprio per l’importanza del loro ruolo nella società La stampa, ricoprendo un ruolo vitale, che non può soffrire di limitazioni quanto a contenuti … qualora si tratti di materia definita di “serious public concern”, e cioè di pubblico interesse, ha un ineludibile requisito, quello … della veridicità della notizia, e cioè dei fatti. Secondo la Corte Europea, è principio basilare che il giornalista debba essere sanzionato “… quando manchi consapevolmente e dolosamente il requisito della verità del fatto”, e la nostra giurisprudenza è su questa stessa linea.
La libertà di espressione è tutelata da due norme di rango primario: l’art. 21 della Costituzione e l’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Prima di pubblicare una notizia, il giornalista ha l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa (Cass. 3 sez. Civ., n. 2271 del 4 febbraio 2005), e il potere-dovere di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa. Per esser legittimo deve osservare tre condizioni:
a) la verità della notizia pubblicata;
b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);
c) la correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza).
Per comprender meglio leggiamo i punti più significativi di una delle tante sentenze in tema.
“In tema di … danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. La percezione visiva concorre quindi in maniera determinante all’attribuzione, da parte del pubblico dei lettori, di un significato diffamatorio alla pubblicazione a mezzo stampa. Questo carattere determinante dell’aspetto visivo è viepiù accentuato quando l’articolo è pubblicato su un quotidiano ad ampia diffusione rispetto al quale i lettori appartengono ad un pubblico notevolmente indifferenziato, e comunque non specialistico; trattasi di pubblico più incline ad una lettura poco approfondita, ed anche frettolosa, che può risolversi nella sola attenzione rivolta, sfogliando il giornale, ai titoli ed alle fotografie. Ne consegue la rilevanza dell’impaginazione; e, nel contesto dell’impaginazione, la rilevanza delle fotografie e dell’accostamento al contenuto scritto di immagini, titoli e sottotitoli”. (Cass., III sez., sentenza n. 17198 del 27.08.2015).
Illuminate direi, non credete anche voi?
Ma veniamo al Sig. Travaglio.
Senza star qui a dar giudizi o commentare quel che scrive, specie di questi giorni, vorrei solo suggerire a chi lo legge, di ricordarsi di tener presenti i principi dettati dalla giurisprudenza … e farsi poi una propria opinione … anche alla luce del chiamiamolo “cursus honorum” di questo signore, rinvenibile agevolmente su internet, e di cui riporto una sintesi.
Il Sig. TRAVAGLIO Marco è stato condannato, con sentenze non tutte in giudicato, ma tutte per diffamazione:
- dal Tribunale di Roma, nel 2000, a risarcire £. 79.000.000;
- dal Tribunale di Roma, nel 2004 a risarcire €. 85.000 e spese, ridotta in appello ad €. 15.000;
- dal Tribunale di Roma, nel 2005, ad €. 12.000 e spese;
- dal Tribunale di Torino, nel 2008, ad €. 26,000;
- dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad €. 12.000 e spese;
- dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad 8 mesi di reclusione ed €. 100 di multa; condanna ridotta in Appello a €. 1.000 di multa (mentre in sede civile era stato condannato ad €. 20.000). Il ricorso per Cassazione fu dichiarato inammissibile, e Travaglio ricorse alla Corte Europea, che confermò, nel 2017, l’esistenza della diffamazione, in quanto il pezzo era “… fuorviante …”.
- dalla Cassazione, nel 2009, ad €. 5.000 per diffamazione;
- dal Tribunale di Marsala nel 2010, ad €. 15.000;
- dal Tribunale di Torino, nel 2010, ad €. 16.000;
- dal Tribunale di Roma, nel 2017;
- dal Tribunale di Roma, nel 2018, ad €. 30.000;
- dal Tribunale di Roma, nel 2018, con provvisionale di €. 150.000,00;
- dal Tribunale di Firenze, nel 2018, ad €. 95.000;
- dal Tribunale di Firenze, nel 2018 ad €. 50.000.
Andrebbero poi aggiunti, un processo dal quale scampò la condanna per essersi pubblicamente scusato con la parte offesa, che ritenutasi soddisfatta, rimise la querela, e soprattutto una d’appello che, sebbene avesse confermato la condanna di primo grado, riducendo solo la pena, il 4.01.2010 … depositava la motivazione fuori termine, l’8.01.2011, e cioè 1 anno dopo, invece che entro i 60 giorni indicati, quando il reato era ormai PRESCRITTO (pensate un po’, proprio a lui che accusa gli altri di aver usufruito della prescrizione, è capitato di esser suo malgrado prescritto!).
Come immagino avrete notato, non ho indicato i nomi delle parti lese in quei processi ma, se proprio a qualcuno interessa, posso suggerire di cercarli su internet dove ci sono tantissime altre notiziuole.
Una sola ultima cosa, anzi due: la prima, senza commentare, riporto parte della motivazione del Tribunale di Marsala: «Le modalità di confezionamento dell’articolo risultano sintomatiche della sussistenza, in capo all’autore, di una precisa consapevolezza dell’attitudine offensiva della condotta e della sua concreta idoneità lesiva della reputazione». La seconda: avete fatto caso per cosa è stato condannato … sempre per diffamazione? Ovviamente continuate a leggerlo. E però visto che, stando alle sentenze, sembrerebbe particolarmente portato a raccontar fatti diversi dal vero … attenzione a prendere per oro colato quel che scrive ….
*Foto profilo Facebook Marco Travaglio